Con la finanziaria 2016 è stato istituito presso il MISE il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti che è gestito con una dotazione di 30 mln di euro l’anno per il triennio 2016-2018. La Circolare direttoriale del 22 dicembre 2016 disciplina i termini e le modalità delle operazioni.
Il Fondo è gestito dal MISE con l’affiancamento di Invitalia e prevede finanziamenti a tasso zero con un ammortamento non inferiore a tre anni e non superiore a dieci, comprensivi di preammortamento massimo di due anni. Ha le caratteristiche di credito privilegiato.
Lo scopo del Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti è “sostenere le piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici”. Tramite tale misura, dunque, si potrà ripristinare la liquidità delle PMI beneficiarie.
L’importo massimo concedibile è pari ad € 500.000,00, non può essere superiore al totale dei crediti vantati dalla PMI e non pagati alla data di presentazione della domanda. In ogni caso, sarà commisurato alla capacità di rimborso della PMI richiedente e nei massimali «de minimis» applicabili a seconda del settore di appartenenza. Il 10% delle risorse complessive è destinato esclusivamente alle imprese in possesso del rating di legalità.
Sono destinatarie del Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti della misura le PMI che siano
regolarmente costituite e iscritte nel registro imprese
nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
non siano in stato di scioglimento o liquidazione
non siano sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti
Le imprese beneficiarie, inoltre, per accedere al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti devono presentare una potenziale crisi di liquidità per mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate come indicato sopra.
Inoltre, come aggiornato con la Circolare direttoriale 20 luglio 2017, n. 3203, le imprese richiedenti devono risultare parti offese in un procedimento penale a carico delle imprese debitrici denunciate, che sia in corso – nei diversi gradi di giudizio – alla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato al Ministero.
Le aziende debitrici dovranno essere imputate dei delitti di
estorsione
truffa
insolvenza fraudolenta
false comunicazioni sociali
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