Con il D. Lgs. n. 112 del 2017 è stato riformato il quadro normativo relativo all’impresa sociale. L’impresa sociale, in effetti, ricopre un ruolo centrale all’interno del panorama dell’economia del terzo settore ma, ad oggi, sono numerosi gli ostacoli che incidono sullo sviluppo di questa forma giuridica. Obiettivo finale dell’odierna riforma è quello di migliorare la disciplina attraverso interventi chiari sul regime fiscale e la rimozione delle principali barriere al suo sviluppo anche attraverso l’istituzione di fondi pubblici.
La disciplina, che concerne tutto il terzo settore, è entrata in vigore lo scorso 20 luglio ed in merito all’impresa sociale stabilisce che possono acquisire la “qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria (Libro V c.c.), che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività“.
Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.
Il Ministero del Lavoro ha individuato sei caratteristiche che connotano la nuova impresa sociale:
aumento dei campi di attività (inclusione del microcredito, housing sociale, commercio equo e solidale, agricoltura sociale);
possibilità di ripartire, seppure in forma limitata, gli utili e gli avanzi di gestione nella misura massima del 50% annuo;
introduzione di misure fiscali agevolative per chi investe nel capitale sociale delle imprese sociali (detrazione IRPEF 30% sulle somme investite dai privati sino a 1 milione di euro; deduzione IRES del 30% sulle somme investite da imprese fino a 1,8 milioni di euro);
defiscalizzazione degli utili interamente reinvestiti;
possibilità di accedere a forme di crowdfunding (la raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line) al pari delle start-up innovative;
E’ stabilito, inoltre, che le cooperative sono imprese sociali di diritto.
Tutta la nuova normativa mette a disposizione del Terzo Settore risorse pari a 190 milioni di euro che saranno investite in:
nuovi incentivi fiscali,
un Fondo progetti innovativi,
sviluppo del Social bonus,
lancio dei Titoli di solidarietà,
incremento della dotazione del Fondo per il Servizio Civile in modo da accrescere, anche per il 2018, i posti disponibili.
Prende avvio anche il Fondo di garanzia e per il credito agevolato dedicato proprio alle imprese sociali. Il Fondo ha una dotazione di 200 milioni.
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